MARCO REDAELLI & ASSOCIATI

Ocri Crisi d’impresa – doveri dell’imprenditore (segue)

Il codice della crisi d’impresa, e i successivi aggiornamenti, hanno modificato l’articolo 2477 del codice civile relativo all’organo di controllo delle società a responsabilità limitata e delle cooperative a responsabilità limitata, rendendo obbligatoria tale figura nei casi elencanti nel citato articolo.

Il nuovo art. 2477c.c., prevede che “la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno deiseguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale:4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se, per tre esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Si chiarisce che se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Il legislatore ha modificato l’articolo 379 del codice della cristi d’impresa e dell’insolvenza stabilendo che la nomina deve essere fatta entro la data di approvazione del bilancio 2019, ovvero entro il 29 aprile 2020 e comunque in caso di rinvio (ex art 2364 co 2) entro il 28 giugno 2020.

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